1. In caso di rottura dei suggelli durante il trasporto, per causa indipendente dalla volonta' del trasportatore, questi deve prontamente domandare la compilazione di un verbale di costatazione, nello Stato membro in cui si trova il mezzo di trasporto, al servizio doganale, se questo si trova in prossimita', o, in mancanza, a qualsiasi altra autorita' abilitata. L'autorita' che interviene appone, se possibile, nuovi suggelli. 2. In caso di incidente che renda necessario il trasbordo su un altro mezzo di trasporto, si applicano le disposizioni dell'articolo 24. Se non vi e' un servizio doganale in prossimita' puo' intervenire, alle condizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, qualsiasi altra autorita' abilitata. 3. In caso di pericolo imminente che renda necessario l'immediato scarico, parziale o totale, il trasportatore puo' agire di propria iniziativa. Egli ne fa menzione sul documento T1. In tal caso, si applicano le disposizioni del paragrafo 1. 4. Quando, a seguito di incidenti o di altri avvenimenti intervenuti durante il trasporto, il trasportatore non e' in grado di rispettare il termine di cui all'articolo 17, egli deve darne comunicazione prontamente all'autorita' competente prevista dal paragrafo 1. Tale autorita' annota il documento T1 in conformita'.
Testo vigente dal 18 marzo 1985
