1. L'ufficio di destinazione annota gli esemplari del documento T1 in base ai risultati del controllo effettuato, rispedisce immediatamente un esemplare all'ufficio di partenza e conserva l'altro esemplare. 2. L'operazione di transito comunitario puo' avere termine in un ufficio diverso da quello previsto nel documento T1. Tale ufficio diventa, in tal caso, ufficio di destinazione. 3. Quando le merci vengono ripresentate all'ufficio di destinazione dopo la scadenza del termine fissato dall'ufficio di partenza e il mancato rispetto del termine e' dovuto a circostanze debitamente giustificate con soddisfazione dell'ufficio di destinazione e non imputabili al trasportatore o all'obbligato principale, si considera che quest'ultimo abbia rispettato il termine fissato.

Testo vigente dal 18 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77~art26 · fonte su Normattiva