1. L'ufficio di partenza registra la dichiarazione T1, fissa il termine in cui le merci devono essere ripresentate all'ufficio di destinazione e adotta le misure di identificazione ritenute necessarie. 2. Dopo aver annotato il documento T1 in conformita', l'ufficio di partenza conserva l'esemplare che gli e' destinato e consegna gli altri esemplari all'obbligato principale o al suo rappresentante.

Testo vigente dal 18 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77~art17 · fonte su Normattiva