1. La costituzione della garanzia prevista dall'articolo 27, paragrafo 3, deve formare oggetto di un atto conforme, a seconda dei casi, al modello I o II di cui in allegato. 2. Quando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o gli usi lo esigono, ogni Stato membro puo' far sottoscrivere l'atto costitutivo della garanzia secondo una forma diversa, purche' gli effetti siano identici a quelli dell'atto previsto dal modello.

Testo vigente dal 18 marzo 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77~art29 · fonte su Normattiva