1. La costituzione della garanzia prevista dall'articolo 27, paragrafo 3, deve formare oggetto di un atto conforme, a seconda dei casi, al modello I o II di cui in allegato. 2. Quando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o gli usi lo esigono, ogni Stato membro puo' far sottoscrivere l'atto costitutivo della garanzia secondo una forma diversa, purche' gli effetti siano identici a quelli dell'atto previsto dal modello.
Testo vigente dal 18 marzo 1985
