Finche' il Consiglio non avra' fissato, su proposta della Commissione, le disposizioni relative all'uniformazione della statistica del transito:

  • a)l'ufficio di partenza trasmette immediatamente al servizio che, nello Stato membro di partenza, e' competente per le statistiche del commercio estero, un esemplare del documento T1 o T2 conforme all'esemplare rinviatogli dall'ufficio di destinazione; quest'ultimo esemplare deve contenere tutti i dati necessari per la rilevazione statistica dell'operazione di transito comunitario in tutti gli Stati membri interessati da questa;
  • b)l'ufficio di destinazione trasmette immediatamente al servizio che, nello Stato membro di destinazione, e' competente per le statistiche del commercio estero, un esemplare del documento T1 o T2 conforme all'esemplare da esso conservato; quest'ultimo deve contenere tutti i dati necessari per la rilevazione statistica dell'operazione di transito comunitario in tutti gli Stati membri interessati da questa;
  • c)il servizio competente per le statistiche del commercio estero nello Stato membro di partenza trasmette immediatamente ai servizi competenti per le statistiche del commercio estero negli Stati membri interessati dall'operazione di transito comunitario, escluso lo Stato membro di destinazione, i dati contenuti nell'esemplare del documento T1 o T2 trasmessogli conformemente alle disposizioni della lettera a).

Testo vigente dal 18 marzo 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77~art52 · fonte su Normattiva