1. Il trasporto delle merci si effettua sotto scorta degli esemplari del documento T1 consegnati dall'ufficio di partenza all'obbligato principale o al suo rappresentante. 2. Il trasporto si effettua transitando per gli uffici di passaggio indicati nel documento T1. Quando le circostanze lo giustificano, il trasporto puo' effettuarsi transitando per altri uffici di passaggio. 3. Ai fini della sorveglianza ogni Stato membro puo' stabilire gli itinerari di transito da seguire sul proprio territorio. 4. Ogni Stato membro comunica alla Commissione l'elenco e gli orari degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comunitario. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Testo vigente dal 18 marzo 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-03-07;77~art19 · fonte su Normattiva