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I piani di bacino sono attuati attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalita' dei piani medesimi. I programmi triennali debbono destinare una quota non inferiore al 15 per cento degli stanziamenti complessivamente a:

  • a)interventi di manutenzione ordinaria delle opere, degli impianti e dei beni, compresi mezzi, attrezzature e materiali dei cantieri-officina e dei magazzini idraulici;
  • b)svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico;
  • c)compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi, rilevazione o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, redazione dei progetti generali, degli studi di fattibilita' dei progetti di massima ed esecutivi di opere e degli studi di valutazione dell'impatto ambientale di quelle principali;
  • d)adeguamento e potenziamento funzionale, tecnico e scientifico dei servizi tecnici funzionali. Le regioni, conseguito il parere favorevole del comitato di bacino di cui all'articolo 18, possono provvedere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e di interventi previsti dai piani di bacino di rilievo nazionale, con il controllo del predetto comitato. Le province, i comuni, le comunita' montane e gli altri enti pubblici, previa autorizzazione della regione o del comitato istituzionale interessati, possono concorrere con propri stanziamenti alla realizzazione di opere e interventi previsti dai piani di bacino.

Testo in vigore dal 25 maggio 1989 al 5 dicembre 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183~art21 · fonte su Normattiva