Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 85/1990

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    26 febbraio 1990

    L'art. 3, secondo comma, della legge n. 183 del 1989, non lede in alcun modo l'autonomia costituzionalmente garantita alle regioni e alla provincia (di Bolzano) ricorrenti ne' comporta alcuna violazione dei principi costituzionali in ordine alla funzione governativa di indirizzo e di coordinamento, giacché esso si limita ad una mera previsione di programmi e di piani, finalizzati all'obiettivo della difesa del suolo e dei beni umani e naturali connessi, senza toccare minimamente il problema della ripartizione delle relative competenze fra i vari soggetti pubblici comunque competenti e senza porre norme particolari nello svolgimento della funzione governativa di indirizzo. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, della legge 18 maggio 1989, n. 183). (punto 4 diritto)

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 125 cost. · Art. 4 Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183~art3 · fonte su Normattiva