Norme per l'edilizia residenziale pubblica

Art. 16 — Programmi integrati di intervento

Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, i comuni promuovono la formazione di programmi integrati. Il programma integrato e' caratterizzato dalla presenza di pluralita' di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di piu' operatori e risorse finanziarie pubblici e privati. Soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra di loro, possono presentare al comune programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o da destinare anche a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana ed ambientale. I programmi di cui al presente articolo sono approvati dal consiglio comunale con gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. 1 Qualora il programma sia in contrasto con le previsioni della strumentazione urbanistica, la delibera di approvazione del consiglio comunale e' soggetta alle osservazioni da parte di associazioni, di cittadini e di enti, da inviare al comune entro quindici giorni dalla data della sua esposizione all'albo pretorio coincidente con l'avviso pubblico sul giornale locale. Il programma medesimo con le relative osservazioni e' trasmesso alla regione entro i successivi dieci giorni. La regione provvede alla approvazione o alla richiesta di modifiche entro i successivi centocinquanta giorni, trascorsi i quali si intende approvato. 1 Anche nelle zone di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97, qualora il programma contenga la disposizione planovolumetrica degli edifici, la densita' fondiaria di questi puo' essere diversa da quella preesistente purche' non sia superata la densita' complessiva preesistente dell'intero ambito del programma, nonche' nel rispetto del limite dell'altezza massima preesistente nell'ambito. Non sono computabili i volumi eseguiti senza licenza o concessione edilizia ovvero in difformita' totale dalla stessa o in base a licenza o concessione edilizia annullata. Nel caso in cui sia stata presentata istanza di sanatoria ai sensi dell'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comune e' obbligato a pronunciarsi preventivamente in via definitiva sull'istanza medesima. 1 La realizzazione dei programmi non e' subordinata all'inclusione nei programmi pluriennali di attuazione di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n.10. 1 Le regioni concedono i finanziamenti inerenti il settore dell'edilizia residenziale ad esse attribuiti con priorita' a quei comuni che provvedono alla formazione dei programmi di cui al presente articolo. 1 Le regioni possono destinare parte delle somme loro attribuite, ai sensi della presente legge, alla formazione di programmi integrati. Il contributo dello Stato alla realizzazione dei programmi integrati, fa carico ai fondi di cui all'articolo 2.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 7-19 ottobre 1992, n. 393, (in G.U. 1a s.s. 21/10/1992 n. 44) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale, dei commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo del presente articolo.

Testo vigente dal 22 ottobre 1992

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 26/1996

    Ha colpito questo articolo
    12 febbraio 1996

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, ultimo periodo, della legge della Regione Piemonte riapprovata in data 8 marzo 1995 recante: "Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in attuazione dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179", nella parte in cui prevede il silenzio-assenso ai fini dell'approvazione regionale dei…

    Art. 5 cost. · Art. 117 cost. · Art. 128 cost. · Art. 16 Norme per l'edilizia residenziale pubblica

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  • Sentenza n. 393/1992

    Ha colpito questo articolo
    19 ottobre 1992

    I commi primo e secondo dell'art. 16, l. n. 179 del 1992, configurano lo schema di un nuovo strumento di programmazione territoriale, denominato programma integrato di intervento - avente un carattere provvisorio (fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'intervento pubblico nell'edilizia residenziale) e un obiettivo plurifunzionale, riconducibile alle categorie dell'urbanistica, edilizia e ambiente - e ne delineano gli scopi, le caratteristiche e i soggetti legittimati alla formazione, senza peraltro determinarne gli obiettivi specifici che ne consentano la collocazione qualificata nel sistema degli interventi sul territorio. Tali commi, quindi, poiché regolano materie appartenenti alla competenza dello Stato (v. massima A) non risultano lesivi delle competenze regionali in materia di urbanistica ed edilizia residenziale pubblica, anche se considerate in relazione al combinato disposto degli artt. 3 e 15, l. n. 142 del 1990, il quale riserva alla competenza delle regioni la determinazione degli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale, nonché la disciplina dell'approvazione e del concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali di coordinamento. (Non fondatezza in riferimento agli artt. 115, 117, 118, Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, commi primo e secondo, l. 17 febbraio 1992, n. 179).

    Art. 3 cost. · Art. 115 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1992-02-17;179~art16 · fonte su Normattiva