Art. 22 — Adozione dei programmi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 maggio 1989 al 5 dicembre 1993. Leggi il testo vigente →
I programmi di intervento nei bacini di rilievo nazionale sono adottati dai competenti comitati istituzionali. I programmi triennali di intervento relativi ai bacini di rilievo interregionale sono adottati d'intesa dalle regioni; in mancanza di intesa si applica il comma 4 dell'articolo 20. Alla adozione dei programmi di intervento nei bacini di rilievo regionale provvedono le regioni competenti. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in corso, i programmi di intervento, adottati secondo le modalita' di cui ai commi precedenti, sono trasmessi al Ministro dei lavori pubblici - presidente del Comitato nazionale per la difesa del suolo, affinche' entro il successivo 30 giugno, sulla base delle previsioni contenute nei programmi, e sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, trasmetta al Ministro del tesoro l'indicazione del fabbisogno finanziario per il successivo triennio, ai fini della predisposizione del disegno di legge finanziaria. La scadenza di ogni programma triennale e' stabilita al 31 dicembre dell'ultimo anno del triennio e le somme autorizzate per l'attuazione del programma per la parte eventualmente non ancora impegnata alla predetta data sono destinate ad incrementare il fondo del programma triennale successivo per l'attuazione degli interventi previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione. L'approvazione del programma triennale produce gli effetti di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con riferimento all'accertamento di conformita' ed alle intese di cui al citato articolo 81.
Testo in vigore dal 25 maggio 1989 al 5 dicembre 1993
