Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 maggio 1989 al 18 settembre 1990. Leggi il testo vigente →

Le funzioni di studio e di progettazione e tecnico-organizzativo attribuite alle Autorita' di bacino possono essere esercitate anche mediante affidamento di incarichi, deliberati dai rispettivi comitati istituzionali, ad istituzioni universitarie, liberi professionisti e organizzazioni tecnico-professionali specializzate. L'aliquota per spese generali di cui all'articolo 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, e' stabilita a favore del concessionario nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni e compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere della fase progettuale al collaudo ed accertamento dei terreni occupati. Nell'ambito delle competenze attribuite dalla presente legge, il Ministro dei lavori pubblici e le regioni sono autorizzati ad assumere impegni di spesa fino all'intero ammontare degli stanziamenti assegnati per tutta la durata del programma triennale, purche' i relativi pagamenti siano effettuati entro i limiti delle rispettive assegnazioni annuali. L'esecuzione di opere di pronto intervento ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, puo' avere carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo richiede. Tutti gli atti di concessione per l'attuazione di interventi ai sensi della presente legge sono soggetti a registrazione a tassa fissa.

Testo in vigore dal 25 maggio 1989 al 18 settembre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1989-05-18;183~art23 · fonte su Normattiva