Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo
Art. 5 — Competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
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[1]Le attribuzioni statali previste dalla presente legge sono svolte sotto la responsabilita' ((del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio)). ((Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio:))
- a)formula proposte, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini dell'adozione, ai sensi dell'articolo 4, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;
- b)provvede al soddisfacimento delle esigenze organizzative necessarie al funzionamento del Comitato nazionale per la difesa del suolo, le cui spese di carattere obbligatorio sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero;
- c)predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche' la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento, di cui all'articolo 25, da allegare alla relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'articolo 29 della presente legge. La relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione sullo stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi dei servizi tecnici nazionali;
- d)((LETTERA A BROGATA DALLA L. 31 LUGLIO 2002, N. 179));
- e)opera, ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ((...)) per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente. Il Ministro dell'ambiente ((e della tutela del territorio)) provvede, nei bacini di rilievo nazionale ed interregionale, all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza statale in materia di tutela dell'inquinamento e di smaltimento dei rifiuti, anche per gli aspetti di rilevanza ambientale di cui, in particolare, all'articolo 3, comma 1, lettere, a)
[2]ed h).
Testo in vigore dal 28 agosto 2002 al 29 aprile 2006
