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Il Ministro per la difesa, con proprio decreto, decide sulla domanda sentito il parere di una commissione circa la fondatezza e la sincerita' dei motivi addotti dal richiedente. Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione della domanda. La presentazione alle armi e' sospesa sino a quando il Ministro per la difesa non si sia pronunciato sulla domanda.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1972 al 30 luglio 1998
