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Per effettivo servizio presso i Patronati con particolare riguardo a quelli dei maggiori centri ed ai Consorzi di cui all'articolo seguente, il Ministero della pubblica istruzione puo' comandare maestri di ruolo il numero non superiore a cinque per ciascuna Provincia, ai quali non deve essere corrisposto nessun compenso a carico dei Patronati stessi.
Testo in vigore dal 9 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
