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Il Patronato e' retto da un Consiglio di amministrazione nel quale, al termine dello statuto tipo di cui all'art. 6, sono rappresentati l'Amministrazione comunale, l'autorita' scolastica, l'autorita' ecclesiastica, la autorita' sanitaria, il personale insegnante, le famiglie, i soci. Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente e la Giunta esecutiva. Il Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico dura in carica un triennio. La direzione tecnica e amministrativa del Patronato - ai termini dello statuto tipo - e' affidata, di regola, ad un insegnante particolarmente qualificato nel campo dell'assistenza scolastica con la funzione di segretario direttore, nominato dal Provveditorato agli studi, su proposta del Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico. Il segretario-direttore fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione ed, essendo insegnante, avra', per questo servizio, particolare valutazione nel rapporto informativo annuale.
Testo in vigore dal 9 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
