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Al conseguimento dei suoi fini il Patronato provvede:
- a)con le quote di cui all'art. 7;
- b)con il contributo delle Amministrazioni comunali di cui al seguente articolo;
- c)con il contributo del Ministero della pubblica istruzione;
- d)con il contributo del Ministero dell'interno;
- e)con gli utili della vendita delle pagelle scolastiche;
- f)con gli utili dell'Economato di cui all'art. 10;
- g)con doni, legati, erogazioni di enti e benefattori, secondo la specifica destinazione da essi data;
- h)con il provento di speciali iniziative promosse dal Patronato;
- i)con le rendite patrimoniali.
Testo in vigore dal 9 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
