Art. 8 — Consiglio di amministrazione
Il regolamento concernente gli organi dell'osservatorio geofisico sperimentale fissa la composizione del consiglio di amministrazione che non potra' superare gli otto membri e dovra' assicurare una equilibrata presenza, oltre al presidente, di esperti designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di professori di ruolo di discipline geofisiche e geologiche delle universita' di Trieste e di Udine, nonche' di rappresentanti degli enti pubblici che diano un materiale apporto finanziario o tecnico all'attivita' dell'osservatorio stesso. 1 I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381
1Il D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381 ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che "All'articolo 8, della legge 30 novembre 1989, n. 399, sostituire le parole da: "che diano un materiale apporto o tecnico all'attivita' dell'Osservatorio stesso" con le seguenti: "e privati che diano un rilevante apporto finanziario o tecnico all'attivita' dell'Osservatorio"."
Testo vigente dal 13 novembre 1999
