Il presidente:

  • a)ha la rappresentanza legale dell'ente;
  • b)convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
  • c)assicura l'esecuzione delle delibere e dei provvedimenti del consiglio di amministrazione, vigila sull'andamento della gestione e svolge gli altri compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti;
  • d)presenta al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta dall'ente nell'anno precedente, approvata dal consiglio di amministrazione. Nei casi di necessita' ed urgenza il presidente puo' adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

Testo vigente dal 14 dicembre 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-11-30;399~art7 · fonte su Normattiva