Norme per il riordinamento dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste
Art. 7 — Funzioni del presidente
Il presidente:
- a)ha la rappresentanza legale dell'ente;
- b)convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
- c)assicura l'esecuzione delle delibere e dei provvedimenti del consiglio di amministrazione, vigila sull'andamento della gestione e svolge gli altri compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti;
- d)presenta al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta dall'ente nell'anno precedente, approvata dal consiglio di amministrazione. Nei casi di necessita' ed urgenza il presidente puo' adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.
Testo vigente dal 14 dicembre 1989
