All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 e delle allegate tabelle 1 e 2 della presente legge, valutato per l'anno 1970 in lire 12.670.000.000, si provvede: per lire 6 miliardi con l'economia risultante dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 4, per lire 2 miliardi e 520.000.000 con i fondi gia' stanziati sul bilancio del Ministero della difesa per l'applicazione della legge 27 maggio 1970, n. 365, e per lire 4.150.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1970. All'onere a carico dell'esercizio 1971, valutato in lire 45.800.000.000, si provvede: per lire 9.500.000.000 con la economia risultante dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 4; per lire 9 miliardi e 700 milioni con i fondi gia' stanziati sul bilancio del Ministero della difesa per l'applicazione della legge 27 maggio 1970, n. 365, e per lire 26.600.000.000 mediante riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1971. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 30 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1054~art5 · fonte su Normattiva