Il fondo di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, e' ridotto, per l'anno 1970, a lire 4 miliardi. A partire dall'anno finanziario 1971 il fondo stesso e' fissato nell'importo annuo di lire 500 milioni.3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 27 maggio 1977 n. 284

3

La L. 27 maggio 1977 n. 284 ha disposto (con l'art. 5 comma 2) che "Il limite di spesa di cui all'ultima parte dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e' elevato a lire 1.500 milioni."

Testo vigente dal 26 giugno 1977

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1054~art4 · fonte su Normattiva