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Gli interventi della RIBS S.p.a. devono esaurirsi nel termine massimo di cinque anni dall'adozione dei singoli piani specifici di cui al precedente articolo 1. ((La Ribs S.p.a., nel consociarsi con i soggetti o nel partecipare al capitale di societa' ai sensi del precedente articolo 2, secondo comma, stipula appositi accordi con i quali si stabilisce che le azioni o quote sociali nelle societa' partecipate vengono acquisite dalla stessa Ribs S.p.a. al loro valore nominale e che gli altri soci si impegnano a riscattare al valore nominale, alla fine del periodo di intervento ed in ogni caso nel termine massimo di cui al comma precedente, le azioni o le quote sociali di cui la Ribs S.p.a. e' titolare)). La RIBS S.p.a. e' tenuta a promuovere la liquidazione di quelle societa' che nei due esercizi finanziari anteriori alla scadenza del suo periodo di intervento abbiano registrato perdite, in ciascun esercizio, in misura superiore ad un terzo del capitale sociale. Allo scioglimento o alla messa in liquidazione della RIBS S.p.a., il relativo patrimonio viene devoluto allo Stato.
Testo in vigore dal 6 settembre 1985 al 25 agosto 2016
