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Gli interventi della RIBS S.p.a. devono esaurirsi nel termine massimo di cinque anni dall'adozione dei singoli piani specifici di cui al precedente articolo 1. La RIBS S.p.a., nel consociarsi con i soggetti o nel partecipare al capitale di societa' ai sensi del precedente articolo 2, secondo comma, stipula apposito accordo con il quale gli altri soci si impegnano a riscattare al valore di stima, secondo la valutazione effettuata dal comitato degli agenti di cambio, e quanto meno al valore nominale, alla fine del periodo di intervento, e in ogni caso nel termine massimo di cui al comma precedente, le azioni o le quote sociali di cui la RIBS S.p.a. e' titolare. La RIBS S.p.a. e' tenuta a promuovere la liquidazione di quelle societa' che nei due esercizi finanziari anteriori alla scadenza del suo periodo di intervento abbiano registrato perdite, in ciascun esercizio, in misura superiore ad un terzo del capitale sociale. Allo scioglimento o alla messa in liquidazione della RIBS S.p.a., il relativo patrimonio viene devoluto allo Stato.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1983 al 6 settembre 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-12-19;700~art3 · fonte su Normattiva