Art. 5 — Disposizioni di modifica del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni
Al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, sono apportate le modifiche di cui al presente articolo. Al comma 2 dell'articolo 8, le parole: "nei successivi centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data del 31 dicembre 1994". Il comma 1 dell'articolo 11 e' sostituito dal seguente: "1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, nella misura fissata dai programmi regionali, sono destinati alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2".
Testo vigente dal 18 maggio 1999
