Art. 6 — Disposizioni in materia di cooperative edilizie
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, penultimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, alle societa' cooperative edilizie di abitazione si applica il limite di cui all'articolo 13, primo comma, lettera a), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, aggiornato ai sensi dell'articolo 21, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
Testo vigente dal 18 maggio 1999
