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Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano venuti o che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 39 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e quelli della Guardia di finanza che siano venuti o vengano a trovarsi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 143 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, sono trasferiti nell'ausiliaria e vi rimangono fino al compimento dei periodi indicati rispettivamente, dal primo comma dell'art. 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dell'art. 69 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, computandosi l'inizio di tali periodi dalla cessazione dal servizio permanente. Il trasferimento in ausiliaria e' subordinato all'esito favorevole di accertamenti sanitari sull'idoneita' fisica ai relativi servizi ed ha luogo a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla successiva data in cui l'ufficiale venga a trovarsi nelle suddette condizioni.

Testo in vigore dal 20 marzo 1958 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-18;160~art1 · fonte del testo