Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 20 marzo 1958 al 9 ottobre 2010. 121 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il periodo di permanenza in ausiliaria degli ufficiali di cui agli articoli 1 e 2 e' computato come servizio agli effetti della pensione limitatamente all'eventuale differenza fra i periodi di tempo indicati dal primo comma dell'art. 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dall'art. 69 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, e i periodi gia' computati ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 (ratificato, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2990), e ai sensi dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1952, n. 36 (modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 652), o dell'art. 38 della legge 10 aprile 1954, n. 113, o dell'art. 1 della legge 9 aprile 1955, n. 278.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-02-18;160~art3 · fonte del testo