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Il periodo di permanenza in ausiliaria degli ufficiali di cui agli articoli 1 e 2 e' computato come servizio agli effetti della pensione limitatamente all'eventuale differenza fra i periodi di tempo indicati dal primo comma dell'art. 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e dall'art. 69 della legge 16 giugno 1935, n. 1026, e i periodi gia' computati ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 (ratificato, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1952, n. 2990), e ai sensi dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1952, n. 36 (modificata dalla legge 9 agosto 1954, n. 652), o dell'art. 38 della legge 10 aprile 1954, n. 113, o dell'art. 1 della legge 9 aprile 1955, n. 278.
Testo in vigore dal 20 marzo 1958 al 9 ottobre 2010
