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L'indennita' di ausiliaria attribuita agli ufficiali di cui agli articoli 1 e 2 e' computata agli effetti della determinazione dell'assegno mensile previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, e dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, di cui gli ufficiali stessi siano eventualmente in godimento.

Testo in vigore dal 20 marzo 1958 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-18;160~art4 · fonte del testo