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All'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 424, e' aggiunto il seguente comma: "La spesa per il trattamento economico del personale di cui al precedente comma e' a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, nella misura che sara' stabilita anno per anno, con proprio decreto, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e limitatamente agli istruttori impegnati presso attivita' formative finanziate dal Ministero del lavoro nel corso dell'anno formativo per un minimo di sette mesi e con un orario di insegnamento non inferiore a 12 ore settimanali, ove si tratti di istruttori tecnici, e a 24 ore settimanali ove si tratti di istruttori pratici o aiuto istruttori pratici".
Testo in vigore dal 28 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008
