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I mutui agevolati concessi ai sensi della presente legge usufruiscono della garanzia dello Stato prevista, rispettivamente, dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247. La garanzia prevista dal precedente comma e dall'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, diventa operante entro centoventi giorni dalla data in cui e' risultato infruttuoso il terzo esperimento d'asta. In tal caso l'immobile e' ceduto all'istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, il quale provvede a rimborsare allo Stato l'onere sostenuto, per effetto dell'intervenuta operativita' della garanzia, secondo modalita' stabilite dal Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per i lavori pubblici. Alle abitazioni di cui al precedente comma non si applicano le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Testo in vigore dal 7 giugno 1975 al 18 agosto 1977

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