Allo scopo di rendere operanti gli interventi di emergenza previsti dalla presente legge, qualora gli organi regionali non siano stati in grado di provvedere entro i termini loro assegnati, il Ministro per i lavori pubblici emana in via sostitutiva i provvedimenti necessari. Il Ministro per i lavori pubblici puo' esercitare tale facolta' sino ad un mese dopo la ricostituzione, in ciascuna regione, degli organi regionali di cui all'articolo 121, primo comma, della Costituzione.

Testo vigente dal 7 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-05-27;166~art4 · fonte su Normattiva