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Per le imprese elettriche di cui e' stato disposto il trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica con le leggi 6 dicembre 1962, n. 1643, e 27 giugno 1964, n. 452, alle quali e' stato liquidato un indennizzo non superiore a lire 40.000.000, il pagamento dell'importo dovuto e' effettuato in due semestralita'; per le imprese alle quali e' stato liquidato un indennizzo compreso fra lire 40.000.000 e lire 200.000.000 il pagamento dell'importo dovuto e' effettuato mediante versamento di due semestralita' di lire 20.000.000 ciascuna in linea capitale e, per il rimanente, in semestralita' di lire 10.000.000 ciascuna in linea capitale. L'eventuale importo risultante a credito dell'espropriato dopo il pagamento dell'ultima semestralita' intera verra' pagato insieme con questa ed in aggiunta alla stessa.

Testo in vigore dal 12 luglio 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-07-01;509~art1 · fonte del testo