Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1966 al 16 dicembre 2010. 139 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La stima prevista per la determinazione dell'indennizzo per le imprese di cui al n. 4 dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, puo' essere effettuata fra l'E. N.E.L. ed i titolari delle imprese trasferite, qualora essi convengano su un indennizzo non superiore a lire 50.000.000. La stima effettuata d'accordo tra le parti non diventa esecutiva se non e' dichiarata congrua dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio. Ove l'Ufficio tecnico erariale competente non giudichi congrua la stima concordata fra le parti, oppure se l'E.N.E.L. e i titolari delle imprese trasferite non giungano ad accordarsi sul valore di stima, si procede alla determinazione dello stesso ai sensi dell'articolo 5, n. 4, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, articolo 3.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-07-01;509~art3 · fonte del testo