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In tutti i casi di contestazione relativa all'indennizzo dovuto per il trasferimento delle imprese all'E.N.E.L. ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e della legge 27 giugno 1964, n. 452, l'E.N.E.L. procede al pagamento dell'importo non contestato secondo le norme della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, integrate da quelle di cui agli articoli che precedono. Le maggiori somme di cui l'E.N.E.L. risulti debitore alla fine delle contestazioni saranno versate maggiorando le rate non ancora scadute o, se tutte le rate di pagamento siano gia pagate, in unica rata, comprensiva di capitale ed interessi.
Testo in vigore dal 12 luglio 1966 al 16 dicembre 2010
