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Quando vi siano fondati elementi per ritenere che siasi verificata decadenza dal diritto all'indennita' per una sola volta in luogo di pensione per effetto della perdita della cittadinanza italiana, gli accertamenti relativi al requisito della cittadinanza sono effettuati dall'Amministrazione liquidatrice con riferimento alla data di cessazione dal servizio.
Testo in vigore dal 26 maggio 1952 al 9 ottobre 2010
