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Sono abrogati l'art. 125 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e le successive norme di estensione, riguardanti la perdita del diritto a pensione da parte della vedova nel caso che il matrimonio sia stato contratto senza il prescritto assentimento. E' del pari abrogato l'art. 182 del testo unico di cui al precedente comma riguardante la decadenza dal diritto a pensione per coloro che lascino trascorrere piu' di un anno dal giorno in cui dovrebbe cominciare il godimento senza inoltrare la prescritta domanda o senza presentare i documenti giustificativi.

Testo in vigore dal 26 maggio 1952 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-05-05;521~art8 · fonte del testo