La morte per arresto cardiaco si intende avvenuta quando la respirazione e la circolazione sono cessate per un intervallo di tempo tale da comportare la perdita irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo e puo' essere accertata con le modalita' defi- nite con decreto emanato dal Ministro della sanita'. La morte nei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie si intende avvenuta quando si verifica la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo ed e' accertata con le modalita' clinico-strumentali definite con decreto emanato dal Ministro della sanita'. Il decreto del Ministro della sanita' di cui ai commi 1 e 2 e' emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio superiore di sanita', che deve esprimersi dopo aver sentito le societa' medico-scientifiche competenti nella materia. I successivi eventuali aggiornamenti e modifiche del citato decreto sono disposti con la medesima procedura. Il decreto del Ministro della sanita' di cui al comma 2 definisce le condizioni la cui presenza simultanea determina il momento della morte e definisce il periodo di osservazione durante il quale deve verificarsi il perdurare di tali condizioni, periodo che non puo' essere inferiore alle sei ore. Il citato decreto deve tener conto delle peculiarita' dei soggetti di eta' inferiore ai cinque anni. L'accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie e' effettuato da un collegio medico nominato dalla direzione sanitaria, composto da un medico legale o, in mancanza, da un medico di direzione sanitaria o da un anatomo-patologo, da un medico specialista in anestesia e rianimazione e da un medico neurofisiopatologo o, in mancanza, da un neurologo o da un neurochirurgo esperti in elettroencefalografia. I componenti del collegio medico sono dipendenti di strutture sanitarie pubbliche. In ogni struttura sanitaria pubblica, la direzione sanitaria nomina uno o piu' collegi medici per l'accertamento della morte dei soggetti affetti da lesioni encefaliche e sottoposti a misure rianimatorie. Ciascun singolo caso deve essere seguito dallo stesso collegio medico. Il collegio medico e' tenuto ad esercitare le sue funzioni anche in strutture sanitarie diverse da quella di appartenenza. Le case di cura private devono avvalersi per l'accertamento della morte nel caso di cui al comma 2 dei collegi medici costituiti nelle strutture sanitarie pubbliche. La partecipazione al collegio medico e' obbligatoria e rientra nei doveri di ufficio del nominato. Il collegio medico deve esprimere un giudizio unanime sul momento della morte.

Testo vigente dal 8 gennaio 1994

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Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 414/1995

    Parametro
    27 luglio 1995

    Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 589 del codice penale, in relazione agli artt. 4 della legge 2 dicembre 1975, n. 644 (Disciplina dei prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e norme sul prelievo dell'ipofisi da cadavere a scopo di produzione di estratti per uso terapeutico), 1 e 2, secondo comma, della legge 29 dicembre…

    Art. 589 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1993-12-29;578~art2 · fonte su Normattiva