Norme per l'accertamento e la certificazione di morte

Art. 4 — Periodo di osservazione dei cadaveri

Nei casi in cui l'accertamento di morte non viene effettuato secondo le procedure di cui all'articolo 2, nessun cadavere puo' essere chiuso in cassa, ne' essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, ne' essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse ventiquattro ore dal momento del decesso, salvi i casi di decapitazione o di maciullamento.

Testo vigente dal 8 gennaio 1994

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urn:nir:stato:legge:1993-12-29;578~art4 · fonte su Normattiva