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La convalida di cui all'articolo precedente ha effetto dalla data dell'atto di acquisto salvo che, prima della entrata in vigore della presente legge per gli atti che siano stati trascritti con il relativo provvedimento autorizzativo, o prima che quest'ultimo sia stato trascritto ai sensi dell'articolo precedente negli altri casi, sia intervenuto atto di alienazione avente data certa o sia stata trascritta domanda giudiziale di declaratoria di nullita'.

Testo in vigore dal 22 luglio 1959 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1959-06-30;491~art3 · fonte del testo