L'esecuzione della pena inflitta dalla Corte penale internazionale e' regolata dalle disposizioni della legge 26 luglio 1975, n. 354, e della presente legge, in conformita' allo statuto e al Regolamento di procedura e prova della stessa Corte. Il Ministro della giustizia puo' disporre, informandone la Corte penale internazionale, l'applicazione del regime di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ai detenuti per i delitti previsti dalla presente legge. L'esame dei detenuti nei cui confronti e' stata disposta l'applicazione del regime di cui al comma 2 del presente articolo puo' avvenire nei luoghi e secondo le modalita' previsti dagli articoli 145-bis e 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 8 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2012-12-20;237~art17 · fonte su Normattiva