capo III — ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE
- Art. 15 — Giudice competente
- Art. 16 — Esecuzione delle pene detentive nel territorio dello Stato italiano
- Art. 17 — Regime penitenziario
- Art. 18 — Controllo sull'esecuzione della pena
- Art. 19 — Informazioni alla Corte penale internazionale
- Art. 20 — Luogo di detenzione
- Art. 21 — Esecuzione di pene pecuniarie e degli ordini di riparazione
- Art. 22 — Consultazioni con la Corte penale internazionale per l'esecuzione di pene pecuniarie, di misure patrimoniali e degli ordini di riparazione
- Art. 23 — Disposizioni in materia di giurisdizione
- Art. 24