I rapporti di cooperazione tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale sono curati in via esclusiva dal Ministro della giustizia, al quale compete di ricevere le richieste provenienti dalla Corte e di darvi seguito. Il Ministro della giustizia, ove ritenga che ne ricorra la necessita', concorda la propria azione con altri Ministri interessati, con altre istituzioni o con altri organi dello Stato. Al Ministro della giustizia compete altresi' di presentare alla Corte, ove occorra, atti e richieste. Nel caso di concorso di piu' domande di cooperazione provenienti dalla Corte penale internazionale e da uno o piu' Stati esteri, il Ministro della giustizia ne stabilisce l'ordine di precedenza, in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 90 e 93, paragrafo 9, dello statuto. Il Ministro della giustizia, nel dare seguito alle richieste di cooperazione, assicura che sia rispettato il carattere riservato delle medesime e che l'esecuzione avvenga in tempi rapidi e con le modalita' dovute. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

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La Corte costituzionale con sentenza 19 maggio - 23 luglio 2026, n. 143 (in G.U. 1ª s.s. 29/7/2026, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale), nella parte in cui non prevedono che il Ministro della giustizia debba immediatamente trasmettere al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale, salvo che comunichi alla stessa Corte d'appello la dichiarazione motivata di non dare corso a tali richieste per l'esigenza di tutela di principi costituzionali preminenti".

Testo vigente dal 30 luglio 2026

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 143/2026

    Ha colpito questo articolo
    23 luglio 2026

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale), nella parte in cui non prevedono che il Ministro della giustizia debba immediatamente trasmettere al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte p…

    Art. 11 cost. · Art. 101 cost. · Art. 117 cost. · Art. 2 Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 79/2026

    Questione inammissibile
    14 maggio 2026

    dichiara inammissibile l'intervento spiegato da L.M. B.R. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 2026. F.to: Giovanni AMOROSO, Presidente Giovanni PITRUZZELLA, Redattore Igor DI BERNARDINI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2026 Il Cancelliere F.to: Igor DI BERNARDINI

    Art. 11 cost. · Art. 101 cost. · Art. 117 cost. · Art. 2 Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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