Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale
Art. 20 — Luogo di detenzione
Per i delitti previsti dalla presente legge, la detenzione sia per fini cautelari che in espiazione della pena puo' avere luogo in una sezione speciale di un istituto penitenziario, ovvero in un carcere militare, conformemente alle disposizioni vigenti in materia.
Testo vigente dal 8 gennaio 2013
