Art. 1 — Affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei carabinieri
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Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 79 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, sulla traduzione degli internati, il servizio per il trasporto e le traduzioni su strada dei detenuti, per conto del Ministero di grazia e giustizia, e' affidato temporaneamente all'Arma dei carabinieri, sino all'attuazione della riforma del Corpo degli agenti di custodia, e comunque non oltre cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
La L. 17 aprile 1989 n. 134 (con l'art. 1) ha disposto che "il termine di cinque anni di cui all'articolo 1 della legge 12 aprile 1984, n. 67, e' prorogato di un anno".
Testo in vigore dal 23 aprile 1989 al 9 ottobre 2010
