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Il Ministero dell'aeronautica puo' autorizzare, in casi speciali, la vendita a licitazione od a trattativa privata, ed anche ad economia, dei materiali divenuti inservibili o che non convenga piu' conservare, e pertanto dichiarati fuori uso, sempre quando il valore di essi materiali non superi le lire 2000.

Testo in vigore dal 11 febbraio 1933 al 15 febbraio 1948

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urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1958~art10 · fonte del testo