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[1]Il Ministero dell'aeronautica puo' autorizzare, in casi speciali, la vendita a licitazione od a trattativa privata, ed anche ad economia, dei materiali divenuti inservibili o che non convenga piu' conservare, e pertanto dichiarati fuori uso, sempre quando il valore di essi materiali non superi le lire 2000.
[2]2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 2 dicembre 1947, n. 1613
2Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 2 dicembre 1947, n. 1613 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il limite di somma di lire duemila, di cui all'art. 10 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, e' elevato a lire diecimila". Ha inoltre disposto(con l'art. 4, comma 1) che "Gli aumenti dei limiti di somma disposti con il presente decreto hanno vigore fino al 31 dicembre 1947 ed hanno effetto dal 1 luglio 1946".
Testo in vigore dal 15 febbraio 1948 al 9 ottobre 2010
