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[1]Per gli appalti relativi al mantenimento ed alla vestizione dei sottufficiali e dei militari di truppa, al casermaggio, alle spese generali, l'Amministrazione aeronautica formula capitolati d'oneri, che, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati con decreti Ministeriali da registrarsi alla Corte dei conti. Per i contratti che siano stipulati ad asta pubblica o a licitazione privata, in conformita' dei predetti capitolati d'oneri, non e' necessario sentire il parere del Consiglio di Stato e per quelli che siano stipulati a trattativa privata si applicano le norme del successivo comma.

[2]Per gli appalti che non si riferiscono agli oggetti di cui al comma precedente, allorche' sia prescritto o ritenuto opportuno, l'Amministrazione aeronautica puo' egualmente formulare appositi capitolati d'oneri, che, previo parere del Consiglio di Stato, sono pure approvati con decreti Ministeriali da registrarsi alla Corte dei conti; ma i contratti stipulati in base a tali ultimi capitolati debbono essere sottoposti all'esame del Consiglio di Stato, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, quando l'importo relativo ecceda i seguenti limiti:

[3]lire 1.000.000, se da aggiudicarsi per asta pubblica;

[4]lire 500.000, se da aggiudicarsi con licitazione privata;

[5]lire 250.000; se da concludersi per trattativa privata;

[6]salvo i maggiori limiti e le altre facolta' stabilite da leggi speciali.

[7]Qualunque modificazione ai capitolati, di cui al presente articolo, deve sempre essere approvata con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti previo parere del Consiglio di Stato.

Testo in vigore dal 11 febbraio 1933 al 8 ottobre 1947

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1958~art2 · fonte del testo