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[1]Per gli appalti relativi al mantenimento ed alla vestizione dei sottufficiali e dei militari di truppa, al casermaggio, alle spese generali, l'Amministrazione aeronautica formula capitolati d'oneri, che, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati con decreti Ministeriali da registrarsi alla Corte dei conti. Per i contratti che siano stipulati ad asta pubblica o a licitazione privata, in conformita' dei predetti capitolati d'oneri, non e' necessario sentire il parere del Consiglio di Stato e per quelli che siano stipulati a trattativa privata si applicano le norme del successivo comma.
[2]Per gli appalti che non si riferiscono agli oggetti di cui al comma precedente, allorche' sia prescritto o ritenuto opportuno, l'Amministrazione aeronautica puo' egualmente formulare appositi capitolati d'oneri, che, previo parere del Consiglio di Stato, sono pure approvati con decreti Ministeriali da registrarsi alla Corte dei conti; ma i contratti stipulati in base a tali ultimi capitolati debbono essere sottoposti all'esame del Consiglio di Stato, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, quando l'importo relativo ecceda i seguenti limiti:
[3]lire 1.000.000, se da aggiudicarsi per asta pubblica;
[4]lire 500.000, se da aggiudicarsi con licitazione privata;
[5]lire 250.000; se da concludersi per trattativa privata;
[6]salvo i maggiori limiti e le altre facolta' stabilite da leggi speciali.1
[7]Qualunque modificazione ai capitolati, di cui al presente articolo, deve sempre essere approvata con decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti previo parere del Consiglio di Stato.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 902
1Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 902, ha disposto: - (con l'art. 17, comma 1) che "Sono decuplicati i limiti di somma stabiliti con l'art. 2, comma 2°, della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, concernente norme per l'amministrazione e la contabilita' degli enti aeronautici, e con l'art 11, comma 2°, del regolamento per la gestione del materiale speciale aeronautico, approvato con regio decreto 6 aprile 1933, n. 729"; - (con l'art. 24, comma 1) che "Gli aumenti dei limiti di somma disposti con il presente decreto hanno vigore fino al 31 dicembre 1947"; - (con l'art. 25, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1° luglio 1946.
Testo in vigore dal 8 ottobre 1947 al 9 ottobre 2010
