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I laureati e diplomati ciechi sono ammessi alla partecipazione ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole statali e pareggiate per le materie giuridiche ed economiche, la storia, la filosofia, la musica e il canto, e per tutte quelle altre materie che non comportino la correzione di elaborati di classe, esperienze di laboratorio o esercitazioni grafiche.

Testo in vigore dal 26 gennaio 1955 al 19 luglio 1962

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-01-05;12~art1 · fonte del testo