Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 luglio 1962 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
((I laureati e diplomati ciechi sono ammessi alla partecipazione ai concorsi per l'insegnamento nelle scuole statali e pareggiate delle materie giuridiche ed economiche, storia, filosofia, musica e canto. I laureati ciechi sono altresi' ammessi a partecipare ai concorsi a cattedre per l'insegnamento dell'italiano, latino e greco nei Licei classici; italiano, latino e storia negli Istituti magistrali; italiano e latino nei Licei scientifici; italiano e storia negli Istituti tecnici; lingue straniere in qualsiasi tipo di scuola)).
Testo in vigore dal 19 luglio 1962 al 16 dicembre 2010
